Pignoramento auto e mancata consegna: cosa succede

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Come funziona il pignoramento auto?

 

Il pignoramento dell’automobile, nel caso in cui un creditore necessiti di rivalersi sui beni del debitore per trarre soddisfazione del debito accumulatosi, è oggi una procedura giudiziaria che avviene piuttosto raramente, poiché si preferisce pignorare il conto corrente oppure altri beni mobili del debitore, dal momento che la vettura è spesso vecchia e di poco valore.

Nel momento in cui si ritiene necessario procedere al pignoramento dell’automobile del debitore, l’ufficiale giudiziario competente ha il diritto di accedere, ai sensi dell’art. 492 bis del Codice di procedura civile (che permette la ricerca telematica dei beni da pignorare), al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) in modo da verificare l’effettiva proprietà della vettura. Ciò è necessario poiché, essendo l’automobile un bene mobile che può essere facilmente spostato da un luogo all’altro, il debitore che deve subire il pignoramento potrebbe facilmente nasconderla lontano dalla sua proprietà, costringendo di fatto l’ufficiale giudiziario a una “caccia al tesoro” alla ricerca della vettura. Dal PRA viene dunque rilasciata una visura, che dev’essere necessariamente allegata alla richiesta di pignoramento.

Nel caso in cui l’automobile si trovasse, all’atto del pignoramento, in disponibilità di terzi, l’ufficiale giudiziario intima a costui di non disporre delle cose da pignorare. Successivamente, all’atto del pignoramento stesso, il debitore è costretto a consegnare l’automobile assieme al relativo libretto di circolazione all’IVG (Istituto Vendite Giudiziarie) entro 10 giorni, durante i quali questi è nominato custode della vettura senza diritto ad alcun compenso; inoltre, è responsabile degli eventuali danni provocati o subiti e non può demolirla o venderla. Dunque, il debitore viene di fatto espropriato dell’autovettura in attesa della vendita all’asta della stessa.

Cosa succede in caso di mancata consegna?

 

Nel caso in cui il debitore non consegni spontaneamente l’automobile pignorata all’IVG, allo scadere dei 10 giorni il creditore può chiedere al giudice la vendita forzata del bene, che viene prontamente eseguita. Se la polizia ferma per strada il veicolo, scatta automaticamente il sequestro, con la consegna della vettura e della relativa carta di circolazione e dei titoli e documenti all’IVG. Inoltre, al debitore può venir comminata una multa che va da 250 fino a 500 € ai sensi di una recente sentenza del Tribunale di Mantova, relativa al 13 ottobre 2015, e può essere sostituito da un’altra persona come custode ai sensi dell’art. 67, comma 1, del Codice di procedura civile; inoltre, può essere ritenuto penalmente responsabile ed è tenuto a pagare gli eventuali danni cagionati al e dal veicolo stesso.

Ultima modifica: 22 Marzo 2017